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BONUS BEBE’ – ASSEGNO DI NATALITA’

L’assegno di natalità è un assegno annuo  per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato, a favore dei nuclei familiari con un valore dell’ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

COSA SPETTA

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:

960 €      (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui
1.920 €   (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

LA DOMANDA

La domanda di assegno deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, una sola volta, per ciascun figlio, attraverso uno dei seguenti canali:

WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA E DECORRENZA DELL’ASSEGNO

La domanda di assegno va presentata una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. In caso di parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare un’apposita domanda per ciascun minore.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

MODALITA’ DI EROGAZIONE

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente secondo le modalità indicate nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN)

 

FONTE: ww.inps.it